Art. 3.

      1. Il DSM provvede ad assicurare una adeguata e appropriata continuità terapeutica, attuata secondo il metodo della collaborazione e per mezzo di opportuni protocolli operativi, tra tutte le strutture di trattamento psichiatrico territoriali e ospedaliere.
      2. Il DSM provvede all'elaborazione e all'attuazione del progetto terapeutico individualizzato, nonché al coordinamento del percorso terapeutico del paziente in carico.